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I figli sono coinvolti pienamente nel processo di disgregazione del nucleo familiare e, per emettere sentenze che riguardino la loro vita, così come in presenza di posizioni conflittuali tra i genitori, l’ascolto dei minori si rivela fondamentale affinché il giudice possa assumere decisioni ponderate che tengano conto anche del parere del diretto interessato e che siano finalizzate alla sua tutela.

La sua opinione, naturalmente, deve essere presa in considerazione, da parte del giudice, in funzione della sua età, della sua maturità e della sua capacità di discernimento.

Già nel 1989 la Convenzione di New York, all’art. 12, sanciva il diritto del fanciullo capace di discernimento di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo riguardi.

Così, anche la Carta Europea dei diritti fondamentali (c.d. Carta di Nizza, dicembre 2000), all’art. 24, ribadiva il punto.

C’è da ricordare, poi, che la Convenzione di Strasburgo del 1996 (ratificata con L. 20 marzo 2003 n. 77) riconosce il diritto del minore, avente capacità di discernimento, a ricevere ogni informazione pertinente il suo caso, ad essere consultato e a poter esprimere la propria opinione e ad essere informato delle eventuali conseguenze che tale opinione comporterebbe nella pratica.

Dopo aver ribadito l’importanza dell’ascolto del minore (L. 54/2006), la legislazione italiana ha inserito nella L. 219/2012 il diritto del figlio che abbia compiuto i 12 anni di età, o di età inferiore se capace di discernimento, ad essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano.

La riforma della filiazione (d. lgs. 154/2013), inoltre, ha introdotto la regola dell’audizione del minore per i provvedimenti che lo riguardano, poiché il giudice è tenuto ad adottare i provvedimenti relativi ai figli con esclusivo riferimento all’interesse materiale e morale di questi (artt. 337ter c.c., riformato dalla Cartabia e 227 octies c.c. abrogato dal decreto legislativo n. 149/2022, come modificato dalla Legge 197/2022).

Giuridicamente, dunque, l’ascolto del minore diventa il presupposto affinché i provvedimenti giudiziari che lo riguardano non siano affetti da vizi procedurali.

Con la Riforma Cartabia sono state previste norme specifiche che riguardano sia l’ascolto del minore che la mediazione, ponendo quest’ultima espressamente nel codice di procedura civile.

Si tratta dell’art. 473bis.10 del Codice civile, il quale dispone che il giudice possa, in ogni momento, informare le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare e invitarle, se lo ritengano, a rivolgersi ad un mediatore.

Qualora ne ravvisi l’opportunità, il giudice, ottenuto il consenso delle parti, può rinviare l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 473 bis 22 per consentire che si possa tentare una mediazione volta soprattutto a tutelare l’interesse morale e materiale dei figli.

Ciò non sarà possibile (art. 473 bis.43) nel caso in cui sia stata pronunciata una sentenza di condanna o l’applicazione della pena, anche in primo grado, nel caso penda un procedimento penale in una fase successiva ai termini di cui all’art. 415 bis c.p.p., o per condotte di abusi familiari o di violenza domestica o di genere e se queste condotte emergano in corso di causa.

Tale riforma ha anche precisato nei dettagli la procedura, inserendo due norme specifiche.

L’articolo 473bis.4 c.p.c. che dispone che il minore che abbia compiuto 12 anni o più piccolo, ma capace di discernimento, venga ascoltato dal giudice ogni volta che debbano essere emanare provvedimenti che lo riguardano.

Viceversa può non essere ascoltato dal giudice, che deve motivare questa decisione con apposito provvedimento, nel caso in cui l’ascolto sia in contrasto con il suo interesse o se manifestamente superfluo, se il minore è impossibilitato per problematiche fisiche o psichiche, oppure se il minore manifesta la volontà di non essere ascoltato.

L’art. 473bis.5 c.p.c. che si occupa delle modalità di ascolto del minore, ossia se il giudice possa procedere in autonomia o con l’assistenza di esperti e ausiliari e che debba tenersi, se possibile in locali idonei, diversi dalle aule del Tribunale.

Si deve stabilire, poi, quali saranno i temi di discussione e i difensori, nonché il curatore speciale, possono chiedere di approfondire certi temi.

L’eventuale partecipazione diretta dei figli agli incontri di mediazione familiare condotti da professionisti formati nel campo psicologico, ha, accanto ad alcuni aspetti certamente positivi, una serie di rischi che, anche se valutati preventivamente, potrebbero comunque manifestarsi e che fanno propendere, nella stragrande maggioranza dei casi ad escluderli. Ad esempio, i figli potrebbero trovarsi ad assistere a nuove discussioni tra i genitori per il raggiungimento degli accordi. Oppure, i genitori potrebbero non sentirsi liberi di esprimere completamente le loro esigenze e le loro perplessità in presenza dei figli. Questi ultimi, poi, potrebbero essere sottoposti a pressioni durante l’incontro, per favorire il punto di vista dell’uno o dell’altro genitore o percepire sminuita l’autorità genitoriale.

La loro presenza agli incontri di mediazione sarebbe invece da contemplare in casi laddove il mediatore ritenga opportuno sentire la loro opinione in caso di conflittualità difficilmente gestibile o di poca chiarezza circa le reali necessità dei figli stessi.

Dott.ssa Paola Grandinetti
Mediatore Familiare

Il pedagogista si occupa di cura, tutela ed educazione delle persone in relazione a un bisogno o a un problema di tipo formativo ed educativo, intervenendo sul progetto di vita e sull’orientamento al futuro, con interventi di tipo preventivo e di promozione delle risorse personali.

Un percorso di consulenza pedagogica offre l’opportunità di un affiancamento temporaneo, grazie al quale creare nuove basi relazionali per riuscire a utilizzare le proprie risorse in modo efficace, trovando gli strumenti necessari ad affrontare situazioni difficili, per un possibile cambiamento. Tutto ciò avviene utilizzando strategie in grado di costruire un ponte tra le difficoltà della persona e le sue potenzialità fino a far emergere e accrescere l’intero ventaglio delle sue abilità.

La consulenza pedagogica può essere rivolta a genitori e familiari che attraversano un momento di criticità nella relazione con i loro figli. Si rivolge sia alla coppia che al singolo genitore. L’obiettivo è di supportare i genitori aiutandoli a leggere la situazione da un altro punto di vista, fornendo loro informazioni utili sulle fasi di sviluppo e sulle dinamiche educative in gioco, in modo che possano trovare un modo operativo e personale per svolgere il proprio ruolo genitoriale. La consulenza non ha finalità diagnostiche o terapeutiche ma attraverso l’ascolto i genitori vengono supportati nel mettere a fuoco i problemi, connettere tra di loro le situazioni e individuare possibili soluzioni riscoprendosi così efficaci e competenti.

Nello specifico, il pedagogista si occupa di sostenere e aiutare i genitori nell’educazione dei propri figli; incrementare e rafforzare le competenze educative e genitoriali; potenziare le situazioni che presentano carenze e difficoltà educative.

Il Pedagogista può aiutare i genitori a leggere e comprendere meglio i comportamenti del proprio figlio e a capire la situazione specifica; individuare le soluzioni e le strade percorribili, tenendo conto della fascia di età del bambino; rafforzare il ruolo educativo di ciascuno dei genitori; attivare le risorse personali per fronteggiare e risolvere le difficoltà e a scoprire modi diversi di organizzare la quotidianità per sentire meno la fatica e rispondere meglio alle necessità dei figli.

La consulenza pedagogica è utile quando si crede di aver provato tutti i modi possibili per farsi ascoltare o per cambiare abitudini non più adatte a loro ma in modo non adeguato; quando, di fronte a un cambiamento significativo all’interno o all’esterno della famiglia, non si sa come fare a parlarne ai figli o quali atteggiamenti sia più utile avere; quando nelle nuove fasi di crescita dei figli ci si trova di fronte a nuove sfide educative e non si sa come gestire il momento.

Sono tante le domande che può farsi un genitore sull’educazione del figlio, come per esempio le seguenti.

Con figli piccoli:

• Mio figlio non mi ascolta, come posso fare?
• Sono giuste le punizioni?
• Mio figlio ha vere e proprie crisi di rabbia, cosa dovrei fare?
• Mio figlio non parla ancora, devo preoccuparmi?
• Mio figlio morde gli altri bambini, come devo fare?
• Come faccio a fargli rispettare le regole?
• Ho un figlio con disabilità e ci sono difficoltà a scuola, cosa devo fare?
• Ci stiamo separando, come comportarci con nostro figlio?
• Come faccio a convincere mio figlio a dormire solo nel suo letto?

Con i figli grandi:

• Mio figlio non comunica con me, come posso fare?
• Mio figlio non studia, è sempre “connesso” cosa devo fare?
• Mio figlio non vuole andare a scuola, cosa faccio?

Il punto di partenza è l’ascolto dell’esperienza di ciascuno, tramite un primo colloquio di un’ora massimo con uno o entrambi i genitori, per valorizzare ciò che talvolta si tende a tralasciare o a giudicare negativamente, come per esempio ciò che si percepisce come errore, imprevisto e conflitto. Questi possono diventare importanti spunti di riflessione per riequilibrare le dinamiche relazionali, creandone di nuove, inaspettate e più funzionali. Quindi, attraverso una prima analisi conoscitiva delle problematiche che più preoccupano viene dato, poi, ampio spazio alle domande, dubbi e perplessità così da individuare insieme delle soluzioni.

Al termine della consulenza il genitore può avere le idee più chiare su ciò che sta vivendo, sul motivo della propria fatica, o sulla fase di sviluppo che sta attraversando il suo bambino. La sensazione è quasi sempre quella di sentirsi subito più tranquilli e in pace con se stessi. Compresi e non più soli nel proprio percorso. Si potrà comprendere in quale direzione andare e cosa fare, in pratica, ogni giorno, per il raggiungimento dei propri obiettivi personali e familiari.

Fonte: Parentube – Dott.ssa Elisa Trezzi

Le separazioni familiari possono essere momenti di grande turbamento emotivo, soprattutto per i più piccoli. In questi momenti delicati, la pedagogia svolge un ruolo fondamentale nel fornire supporto e orientamento per garantire il benessere dei bambini coinvolti.

La pedagogia, come scienza che si occupa dell’educazione, si propone di comprendere e affrontare le dinamiche familiari durante le separazioni in modo empatico e costruttivo. Piuttosto che concentrarsi esclusivamente sulle questioni legali, l’approccio pedagogico considera il benessere emotivo e psicologico dei bambini come priorità assoluta.

Durante questo processo, è essenziale coinvolgere attivamente i genitori, incoraggiandoli a comunicare apertamente e a lavorare insieme per garantire la continuità educativa e il benessere per i loro figli. La pedagogia, come scienza pratico-progettuale, può disegnare percorsi e fornire strategie per affrontare quelle difficoltà collegate all’evento della separazione dei coniugi.

Inoltre, la pedagogia nelle separazioni familiari, qualora sia necessario, promuove il coinvolgimento di figure di supporto esterne, come pedagogisti, psicologi o mediatori familiari, per offrire un sostegno aggiuntivo.

Infine, è importante ricordare che ogni situazione è unica e richiede un approccio personalizzato. La pedagogia, da sempre, riflette sull’esperienza vissuta considerando ogni esperienza unica perché unico è il soggetto che la vive. Allo stesso tempo, però, è necessario leggere una situazione per proporre piste di miglioramento e azioni volte a superare momenti difficili, in primis creando un ambiente attento al benessere dei bambini.

Se avete domande o avete bisogno di supporto, non esitate a contattarci. Siamo qui per voi e per i vostri bambini.

Finalità della Mediazione Familiare

  • offrire ai genitori un contesto strutturato in cui con l’aiuto del mediatore riescano a gestire il conflitto a vantaggio della capacità di negoziare gli accordi;
  • aiutare i genitori a cercare soluzioni più adatte alla specificità della loro situazione e dei problemi per tutti gli aspetti che riguardano la relazione affettiva ed educativa con i figli;
  • sostenere i genitori nella ricerca di accordi durevoli, puntando a una trasformazione della loro relazione e non soltanto alla ‘soluzione’ di un problema contingente.

Obiettivi della Mediazione Familiare

  • garantire la continuità dei legami genitoriali per il mantenimento di stabili e significativi rapporti dei figli con entrambi i genitori;
  • incentivare la responsabilità congiunta nelle decisioni da prendere per i figli;
  • raggiungere l’equilibrio doveri/diritti dei genitori verso i figli;
  • facilitare la comunicazione tra i genitori nella gestione dei figli;
  • stimolare la collaborazione dei genitori nella gestione dei figli;
  • ricreare un clima di fiducia che permetta di mantenere un livello di rispetto reciproco tra i genitori.

Bibliografia: “Mediazione Familiare: il giudice, l’avvocato e il mediatore” di Gloria Servetti, Daniela Rodella, Chiara Vendramini, Officina del Diritto – Giuffrè Francis Lefebvre Editore

Le professioni pedagogiche ed educative avranno il loro ordine e albo professionale, un nuovo passo che qualifica il percorso di queste professioni.

In queste settimane è stato approvato in via definitiva il Disegno di Legge su “Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali” (Atto Senato 788/2024).

Il percorso di riconoscimento delle professioni educative e pedagogiche è iniziato con l’approvazione della Legge 205/2017, commi 594-599, che recepivano l’iniziativa legislativa della Parlamentare e Professoressa Vanna Iori. La Legge su “Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali” prosegue l’importante percorso normativo di accreditamento pubblico e istituzionale.

L’ampio consenso parlamentare corrisponde ad una viva attesa e a un forte apprezzamento di tanti educatori e pedagogisti. Il provvedimento legislativo, composto di tredici articoli che in diversi passaggi riprendono la Legge 517/2017, specifica le disposizioni che configurano l’ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative.

La prevista istituzione degli albi professionali sancisce l’operatività del riconoscimento giuridico. Pedagogisti ed educatori svolgono un ruolo fondamentale per lo sviluppo di un sistema di welfare a servizio delle persone, delle famiglie e delle comunità. Professionalità pedagogiche ed educative sovente impegnate nelle frontiere delle nostre società per contrastare le povertà e il disagio e promuovere lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno in ogni età della vita.

Grazie a tutte le forze politiche che alla Camera dei Deputati e al Senato hanno assicurato, in modo unanime, il riconoscimento normativo alla professionalità degli educatori e dei pedagogisti.

Ogni disposto legislativo apre questioni applicative da chiarire, discutere e seguire con attenzione e spirito critico, nei diversi territori. La comunità scientifica della pedagogia universitaria italiana, mentre saluta con entusiasmo questa nuova fase che si apre, si impegna al confronto e all’approfondimento di temi e problemi scientifici nel vivo delle pratiche lavorative, in dialogo con gli stakeholder, accompagnando i processi di professionalizzazione.

Fonte: “Siped – Società Italiana di Pedagogia

La Mediazione Familiare è un percorso per la riorganizzazione delle relazioni familiari in vista o in seguito alla separazione o al divorzio.

Il mediatore familiare, sollecitato dalle parti, nella garanzia del segreto professionale e in autonomia dall’ambito giudiziario, si adopera affinché i genitori, insieme, elaborino in prima persona un programma di separazione, che tenga conto degli aspetti psicologici, relazionali, patrimoniali e organizzativi, soddisfacente per sé e per i figli, in cui possano esercitare la comune responsabilità genitoriale.

Rispetto al recente scenario in cui i riferimenti alla Mediazione Familiare sono stati disorganici, la Riforma Cartabia sistematizza e dà valore alla Mediazione Familiare quale risorsa per la gestione della conflittualità tra genitori che affrontano la vicenda separativa, siano essi legati da vincolo matrimoniale o no, e lo fa nell’ambito di un più ampio disegno di introduzione di un rito unico che verrà trattato avanti ad un tribunale unico specializzato.

La Mediazione Familiare è un percorso di costruzione e di gestione della vita tra i membri di una famiglia per la riorganizzazione delle relazioni familiari in vista o in seguito alla separazione, sia la coppia sposata o convivente, o al divorzio. Il percorso si svolge alla presenza di un terzo indipendente e imparziale, il mediatore familiare che, con una preparazione specifica, sollecitato dalle parti, nella garanzia del segreto professionale e in autonomia dall’ambito giudiziario, accompagna i genitori, debitamente informati e liberamente consenzienti, verso una finalità concordata innanzitutto tra loro.

Il mediatore facilita il confronto tra i genitori su tutti gli aspetti relativi alle relazioni con i figli (ad esempio educazione, istruzione, salute, mantenimento, tempo libero, frequentazioni, organizzazione della presenza di ciascuno accanto ai figli) e su altri temi oggetto di disaccordo (quali, ad esempio, le questioni economiche) in modo che siano i genitori stessi, in prima persona, a elaborare un programma di separazione soddisfacente per loro e per i figli in cui poter esercitare la comune responsabilità genitoriale.

In questo lavoro il mediatore, in una serie limitata di incontri (circa 10-12), facilita la comunicazione tra i genitori accompagnandoli e sostenendoli nella ricerca di soluzioni realistiche, favorisce la collaborazione, la negoziazione e lo scambio costruttivo tra loro, astenendosi da qualsiasi compito valutativo o interpretativo. La sua azione è unicamente compositiva, aiutando i genitori a passare dal piano dello scontro a quello del confronto.

Bibliografia: “Mediazione Familiare: il giudice, l’avvocato e il mediatore” di Gloria Servetti, Daniela Rodella, Chiara Vendramini, Officina del Diritto – Giuffrè Francis Lefebvre Editore

La riforma Cartabia nel processo familiare e minorile ha previsto -in caso di domande di natura economica-, l’onere per le parti di allegare la documentazione attestante la situazione reddituale e patrimoniale personale e familiare, sanzionando la mancata o incompleta produzione di tale documentazione.

Per la verità, la novella ha fatto propri protocolli di pratiche già in precedenza in uso in alcuni tribunali italiani; per tutti, ricordo Genova, Verona e Milano.

In questi, i modelli utilizzati recavano -e recano giacché ancora in uso- l’elenco dettagliato dei redditi, patrimoni e spese che compongono quel “tenore di vita” alla base delle decisioni sul mantenimento (dei figli o del coniuge debole che sia). Mentre, infatti, i redditi dichiarati (o patrimoni fruttiferi) costituiscono presunzione di capacità di spesa, la spesa -di contro- è la riprova dei primi: si pensi, ad esempio, caso limite ma significativo, ad un genitore che dichiara al fisco 1.000,00€/mese e tutti gli anni va in vacanza in Costa Smeralda con la sua BMW.

Compresa la funzione dei modelli dichiarativi in uso nei citati tribunali e le finalità che la riforma Cartabia ha imposto nei casi di domande giudiziali di contenuto economico, ossia obblighi di correttezza e probità tra le parti in causa, si allega un modello “disclosure” -dichiarazione relativa ai redditi e patrimonio- cui quanti si approcciano a separarsi, divorziare o chiedere l’affidamento dei figli saranno chiamati a documentare.

Potrete scaricare il documento in modo da comprendere bene cosa sarete chiamati a dichiarare e documentare al tribunale in caso di separazione, divorzio o affidamento minori.

Avv. Francesco Tesoro

Scarica il modello della Dichiarazione Reddituale-Patrimoniale

La riforma del diritto di famiglia Cartabia ha introdotto (all’art. 473-bis n. 12 Cod. Proc. Civ.) l’onere dei genitori che approcciano al processo familiare e affidativo dei propri figli, la redazione del cosiddetto Piano Genitoriale ossia di un documento che rechi indicazione “degli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute”.

La formulazione, forse eccessivamente sommaria della legge, accede -invece- ad uno strumento che ritengo essenziale alla realizzazione di ciò che chiamo il divorzio di successo; ossia, la programmazione proficua di un futuro da genitori, in luogo di quella naufragata da coniugi.

Il Piano Genitoriale nasce dall’esperienza della professoressa Debra K. Cater, psicologa, e viene trasfuso in Italia dalla professoressa Silvia Mazzoni che ne ha curato la sperimentazione in Italia anche attraverso strutture pubbliche quali sono gli uffici dei Servizi Sociali.

Esso si compone dell’insieme delle notizie che riguardano la vita dei vostri figli: istituto scolastico (percorso formativo), necessità mediche (pediatra e/o specialisti), attività extra-scolastiche (sport, corsi di musica o altri), modalità di frequentazione dei figli con entrambi i genitori (ordinarie, festive e feriali), oneri di accudimento.

La realizzazione dei Piano Genitoriale potrà avere due obiettivi.

Nel caso in cui questo sia redatto da entrambi i genitori (cosa che si consiglia di fare nell’ambito di un percorso di sostegno mediativo o coordinativo) avrà lo scopo di agevolare la realizzazione di un ricorso congiunto in tribunale con riduzione dei tempi di accesso al giudice, nonché risparmio di oneri e spese (oltre che di risorse emotive).

Nel caso invece, non si voglia (o non si riesca) a realizzare un unico Piano Genitoriale condiviso, il documento redatto solo da uno avrà l’obiettivo di far conoscere al giudice le abitudini di vita dei figli in costanza di coniugio e rappresentare come il singolo genitore voglia organizzare la vita nel futuro.

Comprenderete, quindi, l’importanza di un tale approccio.

Potrete scaricarlo e iniziare a familiarizzare con le sue particolarità poiché, come detto, è un documento essenziale (e va necessariamente prodotto).

Avv. Francesco Tesoro

Scarica il modello del Piano Genitoriale