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Una delle domande più frequenti che mi sento rivolgere è: “oltretutto quello che verso ogni mese, mi chiede tot per spese di (…); gliele devo?”.

Ebbene, sappiate che questioni più dibattute, nella materia minorile, sono quelle create dalla giurisprudenza per rispondere alla domanda di giustizia da indisciplina (carente la normativa o presupponenza soggettiva); si pensi alla figura del genitore collocatario (non presente nella normativa ma praticamente onnipresente nella pratica), si pensi, ancora alle spese straordinarie contestate da uno dei genitori [spese straordinarie che assumono plurime colorazioni e che discendono da questo concepimento giurisprudenziale chiamato mantenimento straordinario volto ad adattare un elemento immutabile (l’assegno periodico) a ciò che è mutevole (le necessità di un bambino in crescita)].

Sappiamo, e questo è codificato, che i genitori debbono provvedere alle necessità del figlio e che lo debbono fare secondo le proprie risorse accompagnando le inclinazioni naturali del minore man mano che esse emergono.

Tuttavia, le fasi della vita di un minore, dalla nascita alla maturazione (fisica, psicologica, legale) sono davvero tante: Piaget, uno psicologo (oltreché filosofo, pedagogista e biologo svizzero) a metà del secolo scorso ne individuò bel 5: la prima infanzia (da zero a due anni); la seconda infanzia (da due a sei anni); la fanciullezza (da sei a dieci anni); la preadolescenza (da dieci ai 14); l’adolescenza (dai 14 ai 18 anni).

Dunque, ogni fase il minore rappresenterà, via via, esigenze ed inclinazioni crescenti e diverse.

Come prevederle tutte anticipandone l’ammontare per poi ripartirlo di mese in mese? Ebbene, non si può.

La genitorialità, con le responsabilità che comporta, è un esercizio dinamico e lo è assai più dell’incedere giudiziario di un processo e, spesso, della stessa duttilità dei genitori separati a rivedere mansioni e contribuzioni.

La soluzione è data dalla prassi: afferma la giurisprudenza che sono straordinarie, salvo altro accordo dei genitori (in pratica le elencazioni più o meno complete all’atto di accordo o richiamo di protocolli in uso nei vari tribunali), quelle che al momento della decisione non erano prevedibili, ponderabili e che -per ammontare rilevante- costituiscono uno squilibrio al principio di proporzionalità che regolamenta la ripartizione tra genitori secondo proprie possibilità degli obblighi di mantenimento.

Ma la giurisprudenza è agamica, genera sé stessa sulla base degli stessi propri precedenti e non finisce di moltiplicare (senza necessità); e così, le spese straordinarie non sono tutte uguali ma si differenziano tra quelle che, pur prevedibili (spese straordinarie routinarie) non sono previamente quantificabili, dalle altre (spese propriamente straordinarie) che non sono prevedibili né nella loro verificazione, né nel loro ammontare.

Mentre le prime spese straordinarie saranno recuperabili già con il titolo decisorio già emesso (ad esempio la sentenza di separazione o di divorzio), le seconde lo saranno solo con nuova domanda giudiziaria (causa ordinaria).

Elemento comune alle spese straordinarie sarà, in ogni caso, la rilevanza ossia la capacità di queste di incidere sull’equilibrio di proporzionalità che ripartisce l’obbligo di mantenimento tra i genitori.

Avv. Francesco Angelo Tesoro

Scarica l’Ordinanza della Cassazione n. 7169/2024

Quanto pesa la relazione tra un bambino ed un genitore (sociale) per la legge?

Decisamente molto.

L’ordinanza in commento è una esegesi puntuale di una condizione umana, quella della bambina del cui futuro si decide, che ha trovato nella nuova unione familiare della madre con il suo nuovo compagno di vita, due figure genitoriali (madre appunto e padre sociale) accudenti e accoglienti.

La madre, difatti, dopo il naufragio della prima unione con il padre biologico della bambina, conveniva a nozze e così costituiva un nuovo nucleo che per la bambina costituiva contesto naturale di crescita. Sullo sfondo, cupo, restava il padre biologico che non si occupava della figlia; né dal punto di vista affettivo, né dal punto di vista economico.

Il padre, per così dire, sociale, faceva così domanda di adozione [disciplinati ex art. 44 lett. b) legge 184/1983 per i casi particolari]; domanda che trovava accoglimento sia in primo che in secondo grado.

Con l’ordinanza in commento la corte di cassazione ha stabilito che l’adozione (nei casi particolari) non è ostacolata dal dissenso del genitore biologico, in tal caso privato anche della responsabilità genitoriale per il suo disinteresse, poiché a prevalere sono i best interests of the child (i migliori interessi che la Convenzione dei Diritti del Fanciullo richiama) che nel caso in esame sono costituiti dal diritto del minore a vivere in un contesto familiare pieno ed equilibrato da due figure genitoriali egualmente accudenti.

Notoriamente, difatti, i bambini acquisiscono -da padre e madre secondo le specifiche di ognuno in base al sesso ed alle attitudini personali- base sicura di costituzione dell’IO.

Né osta all’adozione il dissenso del genitore biologico quando esso è marginale rispetto i sunnominati interessi o, peggio, immotivato.

Afferma, ancora la corte che non è necessaria la nomina di un curatore speciale per il minore giacché questa figura professionale è indispensabile nei casi di contrasto (anche solo ipotetico) di interessi tra il genitore rappresentante il minore in giudizio e le altre parti in causa. Il curatore, quindi, va nominato dopo attenta valutazione delle possibili cause di contrasto tra i diversi interessi.

A prevalere, nel merito, sono, quindi, i migliori interessi del fanciullo.

L’adozione in casi particolari è uno strumento efficace di affermazione legale alla prevalenza delle relazioni umane tra un bambino ed un adulto sulla genitorialità meramente biologica. Un istituto che sempre più costituisce mezzo di costituzione del vincolo di cui le famiglie ricomposte potranno beneficiare.

Avv. Francesco Angelo Tesoro

Scarica l’Ordinanza della Cassazione n. 9939/2024