Adozione in casi particolari; un istituto importante per le nuove famiglie.

Adozione in casi particolari; un istituto importante per le nuove famiglie.

Quanto pesa la relazione tra un bambino ed un genitore (sociale) per la legge?

Decisamente molto.

L’ordinanza in commento è una esegesi puntuale di una condizione umana, quella della bambina del cui futuro si decide, che ha trovato nella nuova unione familiare della madre con il suo nuovo compagno di vita, due figure genitoriali (madre appunto e padre sociale) accudenti e accoglienti.

La madre, difatti, dopo il naufragio della prima unione con il padre biologico della bambina, conveniva a nozze e così costituiva un nuovo nucleo che per la bambina costituiva contesto naturale di crescita. Sullo sfondo, cupo, restava il padre biologico che non si occupava della figlia; né dal punto di vista affettivo, né dal punto di vista economico.

Il padre, per così dire, sociale, faceva così domanda di adozione [disciplinati ex art. 44 lett. b) legge 184/1983 per i casi particolari]; domanda che trovava accoglimento sia in primo che in secondo grado.

Con l’ordinanza in commento la corte di cassazione ha stabilito che l’adozione (nei casi particolari) non è ostacolata dal dissenso del genitore biologico, in tal caso privato anche della responsabilità genitoriale per il suo disinteresse, poiché a prevalere sono i best interests of the child (i migliori interessi che la Convenzione dei Diritti del Fanciullo richiama) che nel caso in esame sono costituiti dal diritto del minore a vivere in un contesto familiare pieno ed equilibrato da due figure genitoriali egualmente accudenti.

Notoriamente, difatti, i bambini acquisiscono -da padre e madre secondo le specifiche di ognuno in base al sesso ed alle attitudini personali- base sicura di costituzione dell’IO.

Né osta all’adozione il dissenso del genitore biologico quando esso è marginale rispetto i sunnominati interessi o, peggio, immotivato.

Afferma, ancora la corte che non è necessaria la nomina di un curatore speciale per il minore giacché questa figura professionale è indispensabile nei casi di contrasto (anche solo ipotetico) di interessi tra il genitore rappresentante il minore in giudizio e le altre parti in causa. Il curatore, quindi, va nominato dopo attenta valutazione delle possibili cause di contrasto tra i diversi interessi.

A prevalere, nel merito, sono, quindi, i migliori interessi del fanciullo.

L’adozione in casi particolari è uno strumento efficace di affermazione legale alla prevalenza delle relazioni umane tra un bambino ed un adulto sulla genitorialità meramente biologica. Un istituto che sempre più costituisce mezzo di costituzione del vincolo di cui le famiglie ricomposte potranno beneficiare.

Avv. Francesco Angelo Tesoro

Scarica l’Ordinanza della Cassazione n. 9939/2024

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