Il processo e la vita familiare; strade parallele (a due velocità).
È noto a quanti si occupano della materia, la discrasia tra l’immediatezza delle necessità che può avere un minore e la flemma dell’incedere giudiziario gravato, peraltro, dalla atavica incapacità di rendere all’ambito in parola, la certezza giuridica che merita; parlo della possibilità di impugnare (o non impugnare rendendole così definitive) le decisioni che incidono sulla responsabilità genitoriale.
A corollario, tuttavia, si pone la nota sentenza della cassazione civile (n. 32359 del 13/12/2018; SS.UU.) secondo cui “l’emissione dei provvedimenti ablativi o limitativi della responsabilità genitoriale incide, infatti, su diritti di natura personalissima e di rango costituzionale, tenuto conto del potenziale concreto mutamento della sfera relazionale primaria dei soggetti che ne sono coinvolti: la circostanza che tali provvedimenti possano, in teoria, esser modificati o revocati con effetti ex tunc non pare al Collegio idonea a porre il soggetto che li subisca al riparo dagli effetti nefasti che possano medio tempore prodursi nell’ambito delle relazioni familiari, sicchè, tenuto conto del potenziale grado d’incisività di tali effetti sui diritti dei soggetti implicati e principalmente sulla vita del minore, la tesi tradizionale che, ritenendoli non decisori e definitivi, esenta siffatti provvedimenti dall’immediato controllo garantistico di questa Corte comporta un vulnus al diritto di difesa e va, dunque, superata”.
Nel decreto in commento, ossia quello impugnato avanti la corte d’appello, si dispongono però accertamenti ad ampio spettro: risorse familiari, accertamenti di servizi sociali, sostegni genitoriali e terapeutici per tossicodipendenze. Quindi accertamenti propri di una fase istruttoria in cui, vero, la responsabilità genitoriale materna è sospesa in favore del servizio sociale stesso.
Lamentano, i nonni materni, di essere stati esclusi dalla decisione di temporanea sospensione ben potendo loro accogliere mamma e minore (come di fatto dichiaravano di fare sino ad allora).
Ebbene, da giurista, non posso non esprimermi in favore della corte d’appello ritenendo che questa abbia ben giudicato nel ritenere che la fase processuale aventi il TM non sia definitiva e che, perciò, nulla sia ancora impugnabile.
Nel merito, tuttavia, debbo esprimere una certa perplessità laddove nella stessa decisione provvisoria si persegue un collocamento del minore -con la madre- presso una struttura terapeutica (comunità di recupero per tossicodipendenti) quando, forse, sarebbe stato più opportuno un provvedimento di custodia del minore ai nonni separando così la figlia dalla madre (tossicodipendente) la quale, peraltro, nella relazione del SS (3.5.24) appare già da subito incapace di occuparsi della figlia che a tratti allontana affidandola agli operatori.
È legittimo, quindi, attendere che il TM faccia buona pratica della nomofiliachia di cassazione nel valutare le risorse della famiglia allargata (i nonni).
La stessa cassazione, difatti, in un procedimento analogo per alcuni aspetti, imponeva, disamina degli ambiti parentali più prossimi (i nonni appunto) onde conservare al minore i legami con la famiglia di origine con un affido endo-familiare (anche temporaneo se del caso) in attesa di valutare l’eventuale recupero dei genitori (Cass. Civ. 28257/19).
Avv. Francesco Angelo Tesoro
Scarica l’Ordinanza della Corte di Appello di Milano 16/05/2024