Scuola: in caso di disaccordo tra i genitori sull’iscrizione, decide il Giudice.
Si perviene alla disamina della pronuncia in parola che attiene ad un argomento assai frequente nelle dispute familiari: l’iscrizione scolastica ed il contrasto di opinioni tra genitori.
Secondo l’assunto della madre, ricorrente in cassazione, la scelta operata in appello non era maturata per confronto di offerte tra gli istituti proposti dai genitori, la distanza ed i costi (ella avrebbe preferito la scuola pubblica in luogo di quella privata).
Lamentava, ancora, la madre che la scelta ricadente su una scuola religiosa avrebbe leso il diritto del minore alla laicità del figlio la cui audizione, però, dava conto del suo desiderio di continuare gli studi nella scuola (privata) che aveva frequentato in precedenza.
Afferma, la corte, che la scelta -nel contrasto di opinioni tra genitori- debba essere orientata al benessere del minore che, in virtù di precedente CTU, aveva lasciato comprendere il suo bisogno di continuità e di stabilità.
Precisa la corte, poi, che la decisione -di cui era stato investito il giudice del merito- non poteva essere levata a censura dinanzi la corte delle leggi (n.d.r. la cassazione) ma che, comunque, era ben orientata al benessere del minore che aveva il diritto di mantenere le amicizie e la socialità che aveva costruito nel ciclo scolastico appena concluso.
Avv. Francesco Angelo Tesoro