Il mantenimento per il figlio di 29 anni – Cass. Civ., Sez.VI- I, ord. 24 gennaio 2023 n. 2056
Croce dei genitori, specie per quanti abbiano raggiunto una certa età, è l’obbligo di mantenere i figli ormai adulti; obbligo che, per i genitori separati non conviventi, si traduce nella corresponsione di un assegno mensile adeguato all’indice ISTAT.
La domanda che sorge è per quanto tempo l’obbligo permarrà invariato.
In verità, l’approccio giurisprudenziale della valutazione “caso per caso” che accompagna ogni ambito della materia familiare non conferisce certezze.
L’osservazione delle pronunce più recenti, tuttavia, reca una indicazione di tendenza che torna ad affidare al figlio maggiorenne la responsabilità che in età adulta quegli dovrebbe maturare naturalmente.
Una sentenza della cassazione risalente al 2020 (Cass. Civ., Sez I, ord. n. 17183/2020) si poneva in netto contrasto con i precedenti di allora affermando che, ferma ogni la valutazione del “caso per caso” (ossia, il termine del percorso formativo, la possibilità di reperimento di un lavoro, possibilità di esercitare un’attività lucrativa, anche in caso di non approfittanza o costituzione di diverso nucleo familiare), il limite anagrafico poteva stabilirsi di 30 anni.
Affermava, appunto, quella sentenza -in contrasto con i precedenti- che il figlio maggiorenne (rectius, trentenne) non poteva ostinarsi e indugiare nell’attesa di reperire il lavoro reputato consono alle sue aspettative, doveva agire.
La sentenza più recente va oltre segnando il cambio di prospettiva cui facevo cenno in incipit: “raggiunti i anni 29 può ritenersi -sulla base di presunzioni- che siano in grado di lavorare per provvedere al proprio mantenimento non risultando provata nella fattispecie alcuna disabilità o motivo ostativo né tantomeno un percorso di studi ancora da completare”.
La cassazione, quindi, pone di fatto una presunzione che non ribalta l’onere probatorio (di fatto ricadente sempre sul genitore che agisce per la riforma) ma introduce il tema dell’auto-responsabilità anteponendo il termine al completamento degli studi/percorso formativo (o all’abbandono) e reca un limite anagrafico ancor più rigoroso.
Ecco, dunque, i presupposti della domanda che tanti si pongono: qualora i vostri figli abbiano terminato gli studi (o li abbiano abbandonati) e non cerchino attivamente una autonomia (o si ostinino a cercarla esclusivamente in ambito lavorativo a loro confacente), non potranno contare sull’assegno per perseguire obiettivi che non siano concreti oltre all’età summenzionata.